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lunedì 6 gennaio 2020

Reggio Calabria provincia autonoma: confronto su idee e progetti


Reggio Calabria provincia autonoma. Il coordinamento provinciale della Lega Sud Ausonia - Reggio Calabria, in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali che riguarderanno tra l'altro anche le elezioni comunali del capoluogo reggino, vuole presentare i propri progetti per il rilancio del territorio e confrontarsi con la cittadinanza e il mondo imprenditoriale per dotare la città di Reggio Calabria , ma anche i comuni dell'intera provincia, di un progetto credibile e condiviso. Per iniziare questo percorso, il principale Movimento autonomista del Mezzogiorno, terrà due conferenze programmatiche di presentazione nei giorni 17 e 18 gennaio 2020. La prima conferenza si terrà il 17 gennaio a Reggio Calabria presso l' E' Hotel Reggio Calabria alle ore 16.00 e la seconda, il 18 gennaio a Condofuri (RC) sempre alle ore 16.00 presso la sede locale del movimento.

"L'intera provincia di Reggio Calabria deve ritrovare il suo ruolo di centralità economica, culturale e imprenditoriale" - ha detto Mario Laurenzano, coordinatore reggino della Lega Sud Ausonia Calabria, durante la presentazione ad iscritti e simpatizzanti dell'iniziativa. "Le potenzialità del nostro territorio sono enormi - ha continuato Laurenzano - e non possono essere penalizzate da una politica nazionale che oltre ad essere miope ed assistenzialista nei nostri confronti, ha relegato l'intera area reggina ad un ruolo residuale rispetto alle altre province calabresi, ma anche rispetto all'intero Mezzogiorno. Ad oggi Reggio Calabria è soltanto "territorio di passaggio" per accedere alla Sicilia, facendo dimenticare ad esempio le nostre infinite risorse e potenzialità archeologiche e turistiche. Con il nostro disegno di legge di iniziativa popolare su "Reggio Calabria provincia autonoma", che ricalca i modelli vincenti e ormai sperimentati di Trento e Bolzano - conclude il coordinatore provinciale di Reggio Calabria - vogliamo invertire questo "status quo" in maniera decisa, dando un serio segnale alla politica dei partiti nazionali dimostratasi chiaramente incapace di dare risposte concrete ai nostri territori".

Durante questa due giorni di incontri e convegni, verrà presentato anche il progetto imprenditoriale "Il Buono del Sud", con la diffusione di un "marchio ad ombrello" volto alla difesa, valorizzazione e sviluppo delle produzioni di qualità ed eccellenza del territorio.

RED

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IL TESTO DELLA  PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DELLA LEGA SUD AUSONIA PER L'ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI REGGIO CALABRIA. (sul modello di Trento e Bolzano):

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE REDATTO IN ARTICOLI, IN BASE AL DIRITTO DI INIZIATIVA LEGISLATIVA PREVISTO E GARANTITO DALL'ART.71, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N.352 (NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DELLA COSTITUZIONE E SULLA INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO):
"MODIFICHE AL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI AUTONOMIE PROVINCIALI E LOCALI. ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI NAPOLI E AD ALTRE PROVINCE DELLO STATUTO D'AUTONOMIA PROVINCIALE "
ARTICOLO 1
L'articolo 115 della Costituzione della Repubblica Italiana è così modificato:
"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono tutti enti autonomi con propri poteri e funzioni, stabiliti dalla Costituzione ed articolati secondo il principio di sussidiarietà".
ARTICOLO 2
Dopo l'articolo 115 della Costituzione è inserito il seguente:
"Articolo 115-bis"
1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno tutti autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa.
2. La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province, le Città metropolitane e lo Stato.
3. Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici Statuti adottati con leggi costituzionali e denominati Statuti di autonomia provinciale.
4. E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie nelle quali la potestà legislativa spetta allo Stato, alle Regioni, alle Città metropolitane o alle Province, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali e dalle leggi ordinarie, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
5. Tutti gli atti, normativi o regolamentari, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni non sono sottoposti, né sono sottoponibili, a controlli preventivi di legittimità o di merito".
ARTICOLO 3
Dopo l'art. 116 della Costituzione viene inserito il seguente
"Articolo 116-bis"
"Alla Provincia di Reggio Calabria sono attribuite le competenze legislative ed amministrative di cui al successivo articolo 117-bis, secondo uno Statuto provinciale di autonomia adottato con legge costituzionale".
ARTICOLO 4
L'articolo 117 della Costituzione è così modificato:
1. "Entro il territorio di una stessa Regione possono coesistere Province con uno Statuto di autonomia provinciale e Province con Statuto ordinario.
2. Nei confronti delle Province nelle quali vige lo Statuto di autonomia provinciale la Regione emana norme legislative, con esclusivo carattere di programmazione e coordinamento, tenuto conto della competenze provinciali, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) espropriazione per pubblica utilità per le opere pubbliche di propria competenza;
3) regolamentazione dell'ordinamento degli Enti preposti alla. erogazione delle cure sanitarie o comunque operanti nel campo sanitario ed ospedaliero.
4) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dì carattere regionale;
5) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale."
ARTICOLO 5
Dopo l'articolo 117 della Costituzione viene inserito il seguente:
"Articolo 117-bis"
1. Ogni Provincia alla quale è attribuito lo Statuto di autonomia provinciale ha competenza di legislazione e di amministrazione nelle seguenti materie:
1) indirizzi generali di assetto e coordinamento del territorio provinciale, circoscrizioni comunali;
2) toponomastica provinciale;
3) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
4) tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio storico, culturale, artistico e popolare, delle tradizioni, storia, lingue e dialetti;
5) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
6) organizzazione di manifestazioni e di attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;
7) urbanistica, piano territoriale provinciale e piani regolatori comunali;
8) difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale e del paesaggio, prevenzione delle calamità;
9) usi civici;
10) ordinamento delle minime proprietà agricole e di quelle di collina e di montagna;
11) artigianato;
12) edilizia comunque sovvenzionata;
13) porti lacuali;
14) fiere e mercati;
15) tutela, utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche;
16) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
17) caccia e pesca;
18) agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
19) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
20) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
21) assunzione diretta o partecipata di servizi pubblici e loro gestioni a mezzo di aziende speciali;
22) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
23) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fítopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
24) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
25) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza, l'orientamento al lavoro e per l'aggiornamento permanente nonché la riqualifìcazione dei lavoratori disoccupati;
26) opere idrauliche, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
27) assistenza e beneficenza pubblica;
28) scuola materna;
29) assistenza scolastica per i settori nei quali le Provincie hanno competenza legislativa;
30) edilizia scolastica;
31) addestramento e formazione professionale, anche post-laurea e dì specializzazione;
32) polizia locale urbana e rurale;
33) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
34) commercio;
35) apprendistato e lavoro;
36) incremento della produzione industriale attraverso la creazione di poli tecnologici ed incubatoi per l'innovazione;
37) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera;
38) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
39) esercizi pubblici;
40) utilizzazione a livello provinciale delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
41) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni;
42) servizi antincendi;
43) sviluppo della cooperazione.
2. Per consentire alle Province con lo Statuto di autonomia provinciale di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie di cui sopra, una congrua quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale e, comunque, non inferiore al 60% del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'I.V.A. interna per la quale la devoluzione è di 7/10 del gettito e dell'I.V.A. per l'importazione per la quale la devoluzione è pari ai 4/10, è attribuito alla Provincia stessa. La devoluzione ha luogo secondo norme da emanare da parte del Parlamento nel termine perentorio di 90 giorni dall'adozione dello Statuto. La mancata emanazione delle norme comporta l'obbligo inderogabile da parte dei competenti Uffici erariali provinciali di procedere alla trattenuta delle quote indicate ed alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata"
ARTICOLO 6
E' introdotto nella Costituzione il seguente:
"Art.117 -ter"
1. "La Regione emana norme legislative per le seguenti materie nelle Provincie nelle quali non vige lo Statuto di autonomia provinciale:
1) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
2) circoscrizioni comunali;
3) polizia locale urbana e rurale;
4) fiere e mercati;
5) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
6) istruzione artigiana professionale e assistenza scolastica;
7) musei e biblioteche di enti locali,
8) urbanistica;
9) turismo ed industria alberghiera;
10) tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
11) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
12) navigazione e porti lacuali;
13) acque minerali e termali;
14) cave e torbiere;
15) caccia;
16) pesca nelle acque interne;
17) agricoltura e foreste;
18) artigianato;
19) altre materie indicate da leggi costituzionali.
2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
ARTICOLO 7
E' abrogato l'art. 128 della Costituzione.
ARTICOLO 8
E' abrogato l'art. 129 della Costituzione.
ARTICOLO 9
E' abrogato l'art. 130 della Costituzione.

ARTICOLO 10
Dopo l'art. 133 della Costituzione, viene inserito il seguente
"Art. 133-bis"
1. "L'attribuzione degli Statuti di autonomia provinciale è proposta ad iniziativa di almeno cinquantamila elettori i quali presentano, secondo la normativa esistente, un apposito progetto di legge costituzionale redatto in articoli secondo quanto disposto dalla Costituzione, art. 71 - comma secondo. Il progetto di legge deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo ed economico della Provincia e della capacità contributiva globale per la quale viene chiesta l'attribuzione dello Statuto d'autonomia provinciale.
2. Il Presidente ed il Consiglio della Provincia per la quale si chiede uno Statuto di autonomia provinciale devono, entro 10 giorni dalla pubblicazione del progetto di legge sulla Gazzetta Ufficiale inviare, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'art. 50 Costituzione, al ramo dei Parlamento al quale il progetto di legge è stato presentato, il loro parere che è obbligatorio ma non vincolante sul merito del provvedimento legislativo richiesto dai cittadini".
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